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Nuovo ritorno su Katyn a Norimberga

Ho trattato parecchie volte del processo di Norimberga e, in particolare, di “Katyn a Norimberga”. Ancora abbastanza recentemente, il 20 aprile 2012, ho pubblicato un articolo intitolato Ritorno su Katyn a Norimberga.

Ma mi si segnala che un’internauta, la cui identità non mi è stata rivelata, ha manifestato il suo disaccordo. Ecco il suo messaggio:

Mi sembra che il signor Faurisson non abbia ben studiato il processo di Norimberga, particolarmente per quel che riguarda Katyn. Che Katyn figuri nell’atto d’accusa al titolo di capo d’accusa “Crimini di guerra” non si può affatto contestare. Gli alleati occidentali hanno ceduto al ricatto dei Sovietici e ciò non fa loro onore. Tuttavia, il signor Faurisson pare dimenticare che gli articoli 19 e 21 non dicono quel che vuol far dir loro. L’articolo 19 mira soprattutto a rendere più elastiche le condizioni d’amministrazione della prova rispetto alle regole più rigide della procedura anglo-sassone nel campo dell’amministrazione della prova. Infatti esso si adegua alle regole della procedura penale francese senza attentare ai diritti della difesa. È così che, quando l’accusa produsse degli “affidavit”, gli avvocati degli accusati poterono esigere la comparizione dei firmatari di questi stessi “affidavit”. Per quel che concerne l’articolo 21 dello statuto del tribunale, l’interpretazione del signor Faurisson si adegua a quella dei Sovietici, ma non a quella degli altri membri del tribunale. Del resto, nella versione in inglese dello statuto, è detto che, riguardo i rapporti ufficiali dei governi alleati, il tribunale “will take judicial notice”, che significa che esso li considererà come ricevibili, senza pregiudicare il loro valore probatorio. Questa disposizione non doveva affatto andare contro i diritti della difesa. Lo si verificherà precisamente a proposito di Katyn dove la difesa ha potuto imporre l’audizione dei suoi testimoni e sottoporre i testimoni sovietici ad un controinterrogatorio serrato, a dispetto della virulenta opposizione del procuratore sovietico Rudenko e di quella del generale Nikicenko, giudice sovietico. È dopo questo episodio che si cominciò a evocare la responsabilità sovietica nel massacro di Katyn. Tutto questo è verificabile e lunghi estratti delle testimonianze figurano nell’opera di Jean-Marc Varaut sul processo.

Questo internauta si sbaglia in tutto e per tutto e certi suoi errori sono gravi. Egli ha letto male il mio articolo del 20 aprile 2012 intitolato Ritorno su Katyn a Norimberga e si è guardato bene dal leggere il mio studio del 1° agosto 1990 intitolato  Katyn à Nuremberg, a cui mi ero premurato di rinviare il lettore, triplice riferimento all’appoggio.

Egli non è andato al testo stesso dei vergognosi articoli 19 e 21 dello statuto del Tribunale militare internazionale di Norimberga (1945-1946) e non ha studiato l’uso che, nella pratica, i giudici e i procuratori hanno fatto di questi stessi articoli. Invece di andare alla fonte, si è accontentato della lettura di un libro (di pessima qualità) sul processo di Norimberga.

Gli consiglio di rifarsi, in prima istanza, all’originale inglese degli articoli 19 e 21 (IMT, Vol. I, p. 15), successivamente alle traduzioni, molto illuminanti, che troverà nelle versioni francese (TMI, Vol. I, p. 17) e tedesca (IMG). Egli allora valuterà il cinismo con il quale i vincitori hanno dichiarato 1) “Il Tribunale non sarà legato dalle regole tecniche relative all’amministrazione delle prove” (cosa che è terribilmente inquietante) e 2) “Il Tribunale non esigerà che sia addotta la prova di fatti di pubblica notorietà, ma li riterrà come acquisiti” (cosa che non è meno inquietante). Le frasi esplicative che seguono ciascuna di queste due decisioni confermano e accrescono i peggiori timori. Nel caso dell’articolo 19, si aggiunge che il Tribunale “adotterà ed applicherà una procedura speditiva e non formalistica e ammetterà ogni mezzo che stimerà avere un valore probante”; a questo proposito un’osservazione: i traduttori francesi hanno tradotto l’inglese “expeditious”, che significa “speditivo”, con “rapide” Riteniamo che, da questo punto di vista, il tribunale sbrigherà un bel po’ di lavoro e non si preoccuperà troppo della forma ; poi, al termine d’una procedura tanto disinvolta, questo stesso Tribunale dichiarerà: “Questa è una prova” oppure “Quella non è una prova”. Nel caso dell’articolo 21, si aggiunge che il Tribunale “considererà ugualmente come prove autentiche i documenti ed i rapporti ufficiali dei Governi delle Nazioni Unite, ivi compreso quelli compilati dalle Commissioni stabilite nei diversi paesi alleati per le inchieste sui crimini di guerra così come i processi verbali delle udienze e le decisioni dei tribunali militari o altri di una qualunque delle Nazioni Unite”. Stupefacente! Ecco dunque un tribunale che, ad occhi chiusi, senza esame del contenuto, dirà per esempio: “Questo è il rapporto ufficiale della Commissione di un vincitore che ha indagato su un crimine imputato al vinto; è firmato da questo vincitore ; di conseguenza, ha valore di prova autentica!” È così che il tribunale delle “Nazioni Unite” deciderà di riconoscere valore di autentica prova ad ogni sorta di documenti comunisti fra cui il rapporto ufficiale URSS-54 della Commissione sovietica che concludeva che il crimine di Katyn era stato perpetrato da un’unità dell’armata del vinto. Si rimane sorpresi di leggere che, in questo stesso articolo 21, si possa parlare di “fatti di pubblica notorietà” senza precisare agli occhi di chi tale fatto sarà di “pubblica notorietà” e tal altro non lo sarà. Come lo si deciderà questo? Su quale criterio? La risposta, sul piano pratico, è che i giudici prenderanno la loro decisione senza dover produrre le loro ragioni; ancora nella pratica, essi saranno stati “istruiti” dal film atrocemente menzognero che è stato proiettato all’apertura del processo.

In altre parole, è previsto il caso in cui i giudici potranno esimersi dall’apportare una o più prove. Ed i giudici di Norimberga useranno sovrabbondantemente d’una tale ampiezza. È interminabile la lista delle affermazioni che questo tribunale si permetterà senza apportare la minima prova. In particolare, esso affermerà che il vinto ha perseguito una politica di sterminio fisico degli ebrei d’Europa ma nessuna prova sarà fornita! Affermerà anche che il vinto, per perpetrare questo crimine, ha usato delle armi di distruzione di massa chiamate “camere a gas” o, nel caso di Treblinka (documento PS-3311 con valore di prova autentica), di “camere a vapore” (steam chambers) senza fornire la minima prova come una perizia criminale, ciò che è il colmo per un supposto crimine di questa dimensione. Affermerà che il totale delle vittime ebree del vinto è ammontato a sei milioni senza fornire, ancora una volta, una prova ma al prezzo di un stupefacente imbroglio: dirà che Adolf Eichmann lo ha detto mentre è Wilhelm Höttl che, in un affidavit (dichiarazione scritta sotto giuramento), ha detto che Eichmann glielo aveva detto, e ciò dall’agosto 1944! Höttl aveva mentito. Facendo valere che una convocazione di Höttl era agevole poiché, dopo tutto, il personaggio risiedeva sul posto (e collaborava attivamente con l’accusa per la paura di essere consegnato all’Ungheria comunista), gli avvocati della difesa avevano richiesto la sua comparizione perché egli si presentasse a dare una spiegazione; il presidente del tribunale aveva loro risposto che ciò si sarebbe esaminato più tardi, ma, più tardi, non si è visto assolutamente nulla! Il gioco è fatto!

Se c’è un punto inammissibile nel messaggio dell’internauta è la sicurezza che ci mostra a proposito degli “affidavit” quando osa scrivere: “quando l’accusa produsse degli ‘affidavit’, gli avvocati degli accusati poterono esigere la comparizione dei firmatari di questi stessi ‘affidavit’”. Gli avvocati non potevano “esigere” nulla di simile da parte del tribunale, e soprattutto non la comparizione del firmatario di un affidavit. Per lui solo, il caso di Höttl lo prova.

Il nostro internauta dovrebbe rivedere la sua copia laddove egli tratta di ciò che significa per i magistrati, nell’articolo 21 dello Statuto, l’espressione “to take judicial notice”. Questo significa “prendere conoscenza d’ufficio” o “ammettere d’ufficio”. Se un giudice decide di “prendere conoscenza d’ufficio” del fatto che “lo sterminio fisico degli ebrei” è avvenuto, l’accusato non avrà altra risorsa che di considerarlo come cosa decisa, di considerare il fatto per acquisito, di considerare come autentico il fatto che, durante la Seconda guerra mondiale, il vinto ha perseguito una tale politica di sterminio. Nel 1988, durante il secondo processo intentato a Toronto contro il revisionista Ernst Zündel, di cui assistevo l’avvocato (Doug Cristie), il giudice Ron Thomas ha deciso, alla richiesta del pubblico ministero, di prendere conoscenza d’ufficio della realtà dell’“Olocausto”. Egli ha dichiarato: “L’Olocausto è l’assassinio di massa e lo sterminio di (o degli ebrei) da parte del regime nazista durante la Seconda guerra mondiale, e sarà detto [da parte mia] alla giuria di ammettere ciò d’ufficio” (“The Holocaust is the mass murder and exterminaton of Jews by the Nazi regime during the Second World War, and the jury will be told to take judicial notice of that”). Rammento qui che soltanto la giuria ha il diritto di pronunciarsi sulla colpevolezza o la non colpevolezza della persona chiamata in giudizio; al giudice in seguito, di fissare eventualmente la pena. Ogni persona, a cominciare da un avvocato, che si azzardasse a contestare o ad aver l’aria di contestare quel che si richiede così di ammettere d’ufficio e senza prova sarebbe passibile delle pene previste per “oltraggio a magistrato” (contempt of court).

Chi è l’insensato che accetterebbe di comparire davanti ad un tribunale che si faccia beffe fino a questo punto dei più ordinari principi della giustizia? Un vincitore giudica il proprio vinto! Egli redige lo statuto del proprio Tribunale. Egli crea perfino un nuovo diritto provvisorio e adattato alle necessità del momento. Agendo così egli riserva a sé stesso i più esorbitanti diritti, cominciando da quello di fare a meno eventualmente di prove. Egli, d’altronde, fa uso della pratica della responsabilità collettiva e della retroattività delle leggi. Egli decreta che non vi sarà alcuna possibilità d’appello. Egli decide che la pena di morte pronunciata contro i suoi prigionieri sarà eseguita mediante impiccagione e non ricorrendo al fuoco di un plotone d’esecuzione, etc. È lunga la lista dei crimini commessi contro il diritto delle genti dal tribunale militare internazionale di Norimberga. Le arringhe della difesa – ed è il colmo! – sono state seguite dalle requisitorie mentre nella giustizia normale le requisitorie precedono le arringhe. I vinti non avranno il diritto, alla fine, che ad una brevissima dichiarazione. Queste arringhe sono terminate il 25 luglio 1946. Il giorno seguente prendeva la parola il procuratore generale americano Robert H. Jackson, l’organizzatore principale di questa mascherata giudiziaria. Egli dichiarava allora (TMI, XIX, p. 415-416): “In quanto Tribunale Militare noi proseguiamo gli sforzi bellici delle nazioni alleate” (This Tribunal represents a continuation of the war efforts of the Allied Nations): un modo come un altro di gettare in faccia al vinto: “Vae victis!”. Egli prosegue: “In quanto Tribunale Internazionale, noi non siamo legati alle raffinatezze positive delle procedure dei nostri sistemi costituzionali o giuridici rispettivi, e le nostre regole non introdurranno dei precedenti nel sistema interno o nella giustizia civile di nessun paese”. In altre parole: “Al diavolo le raffinatezze!  Al diavolo il diritto positivo! Noi abbiamo inventato queste regole a proprio nostro uso, per un periodo di tempo limitato, e queste – dopo l’uso – non andranno ad intaccare i sistemi giudiziari di un qualunque paese”.

Beninteso, il linguaggio del vincitore porterà ininterrottamente il segno dell’alta moralità americana nel modo in cui si spiegherà più tardi in tutta una serie di guerre o di spedizioni punitive per arrivare, ad esempio, alla “giustizia” di Guantánamo. L’ho scritto e lo ribadisco, questo processo d’un tribunale militare internazionale che, nella realtà, non sarà stato né un “tribunale”, né “militare”, né “internazionale” (ma rigidamente interalleato e soprattutto americano) è stato nel XX° secolo il crimine dei crimini. In questo inizio del XXI° secolo sarebbe tempo di rendersene conto.

                                       17 settembre 2012

Traduzione a cura di Germana Ruggeri